Saldi invernali al via: calendario, regole e tutele per i consumatori. Da sabato 3 gennaio la maggior parte delle regioni italiane darà ufficialmente il via ai saldi invernali. Fanno eccezione la Valle d’Aosta, che anticiperà l’avvio al 2 gennaio, e il Trentino-Alto Adige, dove le vendite di fine stagione inizieranno giovedì 8 gennaio. Per Calabria e Sardegna, al momento, non sono state ancora comunicate date ufficiali.
Il 3 gennaio resta comunque la giornata di riferimento, in quanto conforme agli “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, in vigore dal 24 marzo 2011. Le linee guida stabiliscono infatti che l’inizio dei saldi debba collocarsi entro il primo giorno feriale precedente l’Epifania. L’unica deroga è prevista nel caso in cui tale giorno coincida con un lunedì: in quel caso l’avvio viene anticipato al sabato.
La Lombardia, in linea con la maggioranza delle regioni italiane, inaugurerà i saldi il 3 gennaio, con una durata massima di sessanta giorni, fino al 3 marzo. La normativa regionale conferma inoltre il divieto di vendite promozionali nei trenta giorni precedenti l’inizio ufficiale della stagione dei saldi. Tuttavia, fino al 3 dicembre, i negozi potranno continuare a promuovere le future iniziative attraverso qualsiasi strumento di comunicazione disponibile.
Secondo quanto disposto da Confcommercio, gli esercenti sono tenuti a esporre in modo chiaro il prezzo originario del prodotto e la percentuale di sconto applicata. Rimane invece facoltativa l’indicazione del prezzo finale risultante dallo sconto.
Il Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere attribuisce all’operatore commerciale la responsabilità di garantire la veridicità delle informazioni urelative agli sconti praticati, sia nelle comunicazioni pubblicitarie — la cui grafica non dovrà risultare ingannevole — sia nei prezzi esposti nei punti vendita. È inoltre ribadito il divieto di applicare costi aggiuntivi o difformi rispetto a quanto dichiarato, con l’obbligo di dimostrarne la correttezza agli organi di controllo.
Come da prassi, i prodotti in saldo dovranno essere chiaramente separati dalla merce non scontata. Qualora non fosse possibile una distinzione fisica adeguata, sarà comunque necessario ricorrere a cartellonistica esplicativa o ad altri strumenti informativi per evitare equivoci o comunicazioni fuorvianti.
Infine, il consumatore resta tutelato anche nel caso di acquisti difettosi: è possibile presentare reclamo e richiedere la sostituzione del prodotto oppure il rimborso dell’importo pagato, previa presentazione della ricevuta fiscale, che andrà pertanto conservata.

